Una Relazione tecnica informatica è un documento, generalmente elaborato dal Perito Informatico, nel quale viene ripercorso il modus operandi effettuato dal professionista incaricato di eseguire operazioni di indagini informatiche. Tale documento, inoltre, presenta le conclusioni alle quali il Perito è giunto a seguito delle proprie analisi. Si tratta di materiale generalmente richiesto per procedimenti giudiziari Civili e/o Penali quando tra gli elementi di prova vi è un dispositivo elettronico/informatico/digitale sul quale è posta l’attenzione.
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Quando serve la relazione informatica
I motivi per cui è necessaria una relazione informatica sono diversi. Nella maggior parte dei casi questa è richiesta all’interno di un procedimento giudiziario Civile/Penale, ma sempre più spesso capita che siano anche i privati a richiedere tale documento, a seguito di attacchi informatici subiti sui proprio dispositivi o per paura di intrusioni (in questo caso, ovviamente, non autorizzate).
Capita anche che aziende di ogni tipo necessitino di una relazione informatica per identificare eventuali dipendenti infedeli, per analizzare attacchi informatici o come analisi preliminare prima dell’avvio di un procedimento giudiziario.
In ogni caso, le analisi informatiche confluiscono in una relazione che evidenzia i risultati basati sul quesito del cliente.
Costo di una relazione informatica
Il costo di una relazione informatica varia moltissimo in base al caso concreto. Possiamo ipotizzare che una copia forense parta da circa 500 Euro (IVA esclusa) a salire, in base al numero di dispositivi. A questo costo andrà poi sommata l’analisi vera e propria, che è la parte più cospicua di lavoro. Facilmente i costi partono da non meno di 1.500 Euro (sempre IVA esclusa), ma è facile arrivare a 2.500/3.000 Euro non appena si incontrano alcuni elementi che devono essere approfonditi in modo specifico.
Seppur il costo possa sembrare elevato, è da considera che l’attrezzatura necessaria alle indagini informatiche ha dei costi medio-alti: si parla infatti di cifre iniziali che raggiungono facilmente i 20.000 Euro, senza considerare i relativi corsi di formazione, altrettanto costosi e le ore di esperienza necessarie per poter partire. Inoltre, la maggior parte della strumentazione e software è sottoposta ad un rinnovo annuale a pagamento, senza il quale è impossibile procedere.
Perizia Informatica Forense
È importante che, nel caso in cui la relazione informatica debba essere prodotta in giudizio, quest’ultima rispetti determinate caratteristiche, o meglio: la procedura che porterà i risultati trascritti all’interno della Perizia Informatica Forense devono seguire quanto stabilito da parte della Legge ed in particolar modo tutti quei principi di ripetibilità, riproducibilità e giustificabilità.
All’interno di una perizia informatica forense, al contrario di una semplice relazione informatica, sarà utile indicare la normativa vigente che il Perito ha seguito durante l’acquisizione ed elaborazione dei dati e che tutti i dati/risultati possano essere verificati nuovamente da soggetti terzi secondo il criterio della ripetibilità.
Il Perito Informatico
Il perito informatico è quella figura che si occupa della cristallizzazione della fonte di prova digitale e della relativa analisi informatica. Non è necessaria una certificazione specifica o un titolo di studio, anche se fortemente gradito. L’unico requisito necessario è l’iscrizione all’Albo, nel caso di CTU.
Esistono ovviamente decine di corsi, anche Universitari, per il perfezionamento in Computer Forensics e Investigazioni Digitali, ma di fatto, ad oggi, nessuna qualifica particolare è richiesta.
Da segnalare anche l’esistenza di Associazioni italiane relative al mondo della Digital Forensics, come ad esempio: IISFA e ONIF.
Legge 48/2008
La Legge 48 del 18 Marzo 2008 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno) ha introdotto all’interno dell’Ordinamento Italiano i ”nuovi” mezzi di ricerca della prova. In particolar modo è importante sottolineare come, nel disciplinare il modus operandi delle operazioni, l’attenzione del legislatore si sia focalizzata più sul risultato che deve essere ottenuto piuttosto che sul metodo da seguirsi.
Nella L.48/2008, infatti, non è indicato alcun specifico strumento da utilizzarsi, né quali siano le operazioni concrete da eseguire, rimandando piuttosto al concetto di “best practices”
In questo contesto, rientrano anche i concetti di Ispezione, Perquisizione, Sequestro e così via, per cui si rimanda alle opportune sedi.
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